Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3346 del 13 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inserzione dell'atto di rinuncia all'ereditą nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicitą funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validitą. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'ereditą, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni.

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