Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 222 del 22 febbraio 1971

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 540 c.p. non può essere applicata per la ricerca degli elementi qualificanti un rapporto di filiazione illegittima, ai fini dell'accertamento di un presupposto del reato, ma può essere utilizzata solamente ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi di un reato, delle relative circostanze, e delle eventuali esimenti. La norma suddetta non consente pertanto l'accertamento del rapporto di filiazione illegittima, come presupposto del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

(massima n. 2)

Per la sussistenza della contravvenzione, di cui alla prima parte dell'art. 677 c.p., è sufficiente il verificarsi della duplice evenienza che sia insorto il pericolo di rovina dell'edificio e che il proprietario — o chi per lui è obbligato alla conservazione — non abbia provveduto prontamente ai lavori necessari per rimuoverlo, senza che occorra un pericolo attuale per le persone.

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