Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7186 del 24 maggio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assorbimento del delitto di atti di libidine violenti in quello di violenza carnale si ha soltanto in caso di contestualità degli atti integranti i due reati: in tal caso infatti il delitto di cui all'art. 519 c.p. assume la configurazione di fattispecie progressiva. L'assorbimento è invece escluso quando gli atti di libidine sono commessi in tempo e luogo diversi rispetto a quelli di congiungimento ed assumono autonoma rilevanza.

(massima n. 2)

L'esimente putativa (nella specie consenso dell'avente diritto) può trovare applicazione solo quando sussista un'obiettiva situazione — non creata dallo stesso soggetto attivo del reato — che possa ragionevolmente indurre in errore tale soggetto sull'esistenza delle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante. (Nella specie la corte ha ritenuto che un paramedico, il quale abusi di una paziente che si trovi in stato di incoscienza, non possa invocare il consenso presunto dell'avente diritto in base al rilievo che la donna non abbia fatto opposizione: egli infatti non può confondere — in virtù delle sue conoscenze tecniche — lo stato di prostrazione fisica con il suddetto consenso tacito).

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