Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5640 del 12 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il consenso della vittima per rapporti sessuali particolari non può escludere l'eventuale sussistenza di reati di ratto, violenza carnale, minacce e lesioni, ove questi comportamenti siano di fatto realizzati oltre una sfera di ragionevole previsione iniziale, in quanto incidono su beni personali tutelati dall'ordinamento in sè e, come tali, non disponibili a discrezione del titolare. In particolare, non può invocare la buona fede o la scusante dell'orgasmo sessuale chi si abbandoni ad atti oggettivamente gravi e pericolosi in un rapporto sessuale particolare, pur accettato all'inizio dalle parti. (Nella specie l'imputato realizzò una serie di atti sadomasochistici come legamento della vittima, bruciature, percosse e coito orale e vaginale, mettendo la vittima, non più consenziente, in una situazione di oggettiva impotenza, accompagnando tali atti con gravi minacce a mezzo di un coltello).

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