Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 201 del 7 febbraio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Dalla contestazione all'imputato della circostanza aggravante di cui all'art. 94 c.p. (commissione dei reati in stato di ubriachezza abituale) automaticamente discende l'applicazione del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche senza che al riguardo occorra alcuna specifica contestazione. La norma contenuta nell'art. 94, infatti, attiene alla imputabilitą ed agli effetti aggravanti della ubriachezza abituale.

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