Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1722 del 17 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'affermazione della responsabilitą processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 primo comma c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioč della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

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