Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 242 del 25 febbraio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

I militari e gli estranei alle Forze Armate che, in concorso tra loro, commettono atti di violenza e resistenza contro appartenenti all'Arma dei Carabinieri superiori in grado, rispondono tutti, a norma dell'art. 117 c.p., del reato militare di insubordinazione con violenza, e non dei reati comuni di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale. Non si tratta, infatti, di fattispecie giuridiche diverse, ma di fattispecie sostanzialmente analoghe, che differiscono tra loro solamente per quanto concerne il soggetto passivo della violenza (che nell'una č un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, mentre nell'altra č un superiore non necessariamente pubblico ufficiale), e per quanto concerne il dolo specifico dell'opposizione ad atti di ufficio (che č richiesto nella prima fattispecie e non anche nella seconda). Per il principio di specializzazione contenuto nell'art. 15 c.p., la norma relativa al reato militare deroga a quella generale relativa ai delitti di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale.

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