Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2116 del 1 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche al di fuori dell'ipotesi di intossicazione cronica, l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti (o alcooliche) possono concorrere a determinare una condizione giuridica di minorata o esclusa capacitā di intendere e di volere, ma solo quando influiscano, aggravandone gli aspetti morbosi, su una preesistente infermitā di mente, e non giā quando si innestino in un mero stato di personalitā disturbata. Ne consegue che va esclusa l'esistenza di un vizio parziale di mente in simili ipotesi di intossicazione perché esso č considerato irrilevante ai fini dell'imputabilitā dagli artt. 92 e 93 c.p. o addirittura come circostanza aggravante del reato contestualmente concesso dall'art. 94 c.p.

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