Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16264 del 7 dicembre 1990

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalitā tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non č necessario stabilire l'idoneitā in astratto dei mezzi usati, quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore, né vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa.

(massima n. 2)

L'evento non voluto č valutabile ai sensi dell'art. 83 c.p. ed č, quindi, addebitabile all'agente a solo titolo di colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzialmente diverso da quello voluto. Qualora, invece, si tratti di un evento dolosamente voluto, anche se verificatosi con modalitā diverse, il colpevole risponde a titolo di dolo dell'evento cagionato, al quale abbia comunque partecipato. (Fattispecie in tema di incendio sviluppatosi in anticipo perchč non era stata spenta, contrariamente a quanto concordato tra gli imputati, la fiamma del bruciatore della caldaia, su cui era stata versata della benzina per provocare poi dall'esterno il fuoco con apposito congegno elettronico).

(massima n. 3)

L'ignoranza e l'errore di fatto ex artt. 47 e 48 c.p. non scusano quando riguardano semplici modalitā dell'evento voluto e giuridicamente considerato. (Nella fattispecie l'incendio si era sviluppato in anticipo per un errore di fatto consistito nella falsa rappresentazione dello spegnimento della fiamma del bruciatore della caldaia, su cui era stata versata la benzina per provocare dall'esterno il fuoco con apposito congegno elettronico).

(massima n. 4)

Sussiste il delitto d'incendio di cui all'art. 423 c.p. quando l'azione dell'appiccare il fuoco č finalizzata a cagionare l'evento con un fuoco che tenda a diffondersi, avente caratteristiche tali, per proporzioni e violenza, da determinare un pericolo effettivo per la pubblica incolumitā. Invece per la sussistenza del delitto di danneggiamento seguito da incendio di cui all'art. 424 c.p. il fatto non deve essere realizzato con il proposito di provocare un incendio, ma con la sola intenzione di danneggiare la cosa altrui.

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