Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2385 del 18 marzo 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci mediante sottrazione all'utilizzazione o al consumo, non è sufficiente la semplice detenzione della merce in magazzino ovvero la prassi commerciale di rifiutare la vendita a taluni clienti, preferendone altri.

(massima n. 2)

In tema di manovre speculative su merci, è necessario che la sottrazione all'utilizzazione o al consumo concerna «rilevanti quantità» e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato, trattandosi di circa tremila quintali di zucchero).

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