Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6389 del 26 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di affermare la responsabilitā del cosiddetto autore mediato ai sensi dell'art. 48 c.p., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'ingannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontā che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalitā che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale č necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che quando un soggetto detenuto determini con l'inganno altri ad introdurre nello stabilimento carcerario sostanze stupefacenti al fine di farne uso personale, detta finalitā dell'autore mediato assuma valore di esclusione della punibilitā qualora il giudice ne accerti la sussistenza).

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