Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2334 del 15 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilitą dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi. Conseguentemente i fatti compiuti dall'imprenditore (atti di disposizione o altri atti enumerati dall'art. 216 legge fall. come ipotesi di bancarotta) diventano penalmente rilevanti solo con la pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento. Cosicché, per la coincidenza del momento consumativo del reato con il luogo della dichiarazione di fallimento, ivi si radica la competenza territoriale. Nella bancarotta post-fallimentare viceversa, in cui la gią pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato, la consumazione si attua nel tempo e luogo della commissione dei fatti delittuosi e ivi si radica ai fini della competenza territoriale.

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