Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37432 del 2 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di incertezza nella determinazione del tempus commissi delicti il termine di decorrenza della prescrizione va computato nel modo che risulti più vantaggioso per l'imputato, posto che il principio in dubio pro reo trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato.

(massima n. 2)

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, la condotta omissiva è stata condizione «necessaria» dell'evento che, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di causalità tra l'omissione, da parte dei responsabili del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, dei controlli mirati alla prevenzione del rischio derivante dalla cronica esposizione all'amianto da parte dei lavoratori, e la morte o le lesioni verificatesi per questi ultimi come effetto di tale esposizione).

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