Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4951 del 28 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della applicazione della interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, il limite di pena di cui all'art. 29 c.p. va individuato non con riguardo alla pena irrogata in concreto, dopo la riduzione conseguente alla diminuente ex art. 442, comma secondo, c.p.p., ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione di detta diminuente, data la natura meramente processuale di essa e tenuto conto del logico collegamento della pena accessoria alla negativa valutazione sostanziale del fatto-reato riflessa nella pena principale.

(massima n. 2)

In tema di traffico illecito di sostanze stupefacenti, il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entitā di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non č in contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante della minima importanza dell'opera prestata da uno dei concorrenti nel reato, di cui all'art. 114 c.p., posto che la prima presuppone una valutazione di levitā complessiva e oggettiva del fatto delittuoso e la seconda si pone invece su un piano di comparazione intersoggettiva.

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