Cassazione penale Sez. II sentenza n. 391 del 7 febbraio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici si attua per effetto del giudicato, e quindi con decorrenza dal giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile; un'attività propriamente esecutiva della relativa pronuncia non è concepibile, poiché nessun atto ulteriore potrebbe togliere o comunque modificare quella capacità che il condannato ha già perduto per effetto della sentenza. Per conseguenza, la sospensione dell'esecuzione della pena accessoria, disposta dal giudice dell'esecuzione in sede di incidente, deve considerarsi nulla siccome abnorme; e di un simile provvedimento non può tenersi conto nel computare la durata della pena accessoria, dovendosi in tale computo comprendere anche il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione è stata in apparenza sospesa.

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