Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5617 del 9 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Il creditore che pretende di eseguire il pignoramento di un bene mobile che assume di proprietà del suo debitore ed è, però, detenuto da un terzo, deve procedere, se il terzo non consente di esibire la cosa all'ufficiale giudiziario, con le modalità e le forme previste dall'art. 543 ss. c.p.c., e non con quelle previste per il pignoramento presso il debitore che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 513 c.p.c., può essere eseguito dall'ufficiale giudiziario presso il terzo possessore solo per i beni che questo consente di esibirgli come cose appartenenti al debitore.

(massima n. 2)

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la responsabilità del terzo detentore del bene pignorato, prevista dall'art. 546 c.p.c., presuppone la esistenza giuridica del pignoramento, che è il risultato di una serie procedimentale che si inizia con l'atto descritto dall'art. 543 c.p.c. e si completa con la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. o, in mancanza ed in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) e che mantiene, quindi, il suo effetto vincolante per il terzo solo se alla intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., sia seguita la citazione dello stesso e l'accertamento del suo obbligo nell'ambito della espropriazione forzata.

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