(massima n. 1)
La presenza del cittadino nel territorio dello Stato, nel caso di delitto comune commesso dal medesimo cittadino all'estero č condizione di procedibilitā e non di punibilitā. La carenza dei requisiti obiettivi, siano essi sostanziali o processuali (tra questi ultimi, appunto, le condizioni di procedibilitā) atti a legittimare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, si traduce in infondatezza dell'azione la quale trova la sua naturale ed esclusiva sanzione non nella nullitā formale dei singoli atti del procedimento giā compiuti, ma nel rigetto, da parte del giudice della presenza punitiva che, mediante l'azione, il pubblico ministero ha inteso far valere, con l'unica differenza che, ove difettino i requisiti sostanziali, il rigetto sarā definitivo, mentre ove difettino quelli processuali l'azione penale potrā eventualmente essere riproposta.