Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10743 del 25 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizione della presenza nel territorio dello Stato posta, ai fini della punibilitā dei delitti comuni del cittadino all'estero, dal primo comma dell'art. 9 del codice penale, č, a maggior ragione richiesta anche per i delitti previsti dal secondo comma che rispetto a quelli previsti dal primo comma sono di minor gravitā, con la conseguenza che il termine per la richiesta di procedimento č quello di tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato e non giā quello di tre mesi dal giorno in cui l'autoritā ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

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