Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5364 del 27 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 9 c.p. (delitto comune del cittadino all'estero) si realizza con la richiesta del Ministro di grazia e giustizia: quest'ultimo, però, è preso in considerazione non già come persona, ma quale organo politico rappresentante del governo nella specifica materia. Sicché, non trattandosi di reati di natura politica o comunque aventi riferimento alla suprema direzione della cosa pubblica, la richiesta può essere effettuata, su delega, da altro organo della stessa amministrazione della giustizia. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata dedotta la violazione dell'art. 9 c.p. per esser stata la richiesta avanzata dal direttore generale degli affari penali del Ministero e non già dal Ministro di grazia e giustizia).

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