(massima n. 1)
Qualora, a seguito di richiesta del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 9 c.p., si sia proceduto contro un soggetto per il delitto di cui all'art. 590 c.p. commesso in territorio estero e vi sia stata condannata del predetto a pena pecuniaria, č da escludere che sia venuta meno la condizione di punibilitā prevista dall'art. 9 citato, rappresentata dall'irrogazione della pena detentiva; in quanto la pena restrittiva della libertā personale, dalla legge considerata per rendere perseguibile il delitto comune commesso dal cittadino all'estero, č quella astrattamente stabilita dal codice e non quella in concreto comminata. Pertanto, in caso di sanzioni alternative, la procedibilitā dell'azione non puō essere compromessa dall'avvenuta inflizione della sola pena pecuniaria.