Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21251 del 14 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, la condizione di reciprocitą, prevista dall'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nel caso in cui il reato motivante la domanda d'estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, consente il rifiuto dell'estradizione se la legislazione della Parte richiesta non autorizza la «perseguibilitą» di un reato dello stesso genere commesso fuori del suo territorio. Ne consegue che, facendo riferimento la norma alla sola punibilitą, non rilevano le condizioni previste dal codice penale per la procedibilitą dei reati commessi all'estero (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Germania per il reato di importazione di stupefacente commesso in Ecuador ed Olanda, non ritenendo rilevante che per tale reato in Italia l'art. 9 c.p. richiede, come condizione di reciprocitą, la presenza del reo nel territorio).

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