Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12644 del 29 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di equitą, rientra fra i principi informatori della materia, ai quali č tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello di buona fede nelle esecuzione delle obbligazioni, che č espressione del principio costituzionale di solidarietą sociale e che costituisce sia un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti (art. 1175 e art. 1375 c.c.), sia un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva liquidato, ad un avvocato dipendente della Spa Poste Italiane, il compenso per l'attivitą professionale svolta in una controversia, successivamente alla cessazione volontaria dal servizio, valendosi di una procura generale revocata due mesi dopo la data in cui avevano avuto effetto le dimissioni).

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