Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8717 del 7 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio innanzi al giudice di pace la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 del codice di rito, secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta. La circostanza che la prima norma concerna tutte le cause di competenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire (nella formulazione originaria della norma), e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giudizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclusione restrittiva giacché, se la ratio della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la ratio del limite costituito dalla non disponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze economiche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di pace che, decidendo secondo equità, aveva condannato l'amministrazione finanziaria al pagamento, in favore di un componente di commissione tributaria, di una somma pari a quella spettante a titolo di indennità giudiziaria ai magistrati pubblici dipendenti; al riguardo, la S.C. ha qualificato non disponibile la situazione dedotta in giudizio atteso che essa verteva in materia di rapporto di diritto pubblico e di servizio onorario, con obbligazioni di diritto pubblico sottratte alla disponibilità delle parti, essendo l'amministrazione chiamata soltanto a riconoscerle, mediante procedimenti ed atti ricognitivi, e non potendo costituirle o modificarne il contenuto, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità).

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