(massima n. 1)
Nelle cause in materia civile in cui è parte la pubblica amministrazione il giudice di pace incontra i limiti posti al giudice ordinario dall'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo (R.D. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E); tra questi non è compreso quello che la decisione sia assunta secondo diritto e non anche secondo equità, nei casi consentiti dalla legge processuale.