Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9534 del 22 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dovere di osservare i principi informatori della materia, imposto al giudice di pace dall'art. 113, comma secondo, c.p.c. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale), nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a euro 1100,00, non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto, desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di avere cura, nella ricerca selettiva della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nella previsione della specifica disciplina. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e deciso la domanda nel merito, rigettandola, in relazione ad una controversia in cui il giudice di pace aveva accolto un'azione risarcitoria da assunto inadempimento contrattuale, prescindendo dall'accertamento del dolo o della colpa nella relativa condotta della convenuta e, quindi, violando il principio informatore secondo cui, nel campo della responsabilità contrattuale, è necessaria la prova della imputabilità soggettiva del fatto dannoso, che il debitore può contrastare dimostrando l'impossibilità dell'assolvimento della sua prestazione per causa a lui non imputabile).

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