Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3 del 2 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702 bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialitā rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autoritā di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., si determina la necessitā di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, č illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, secondo comma, c.p.c..

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