Cassazione civile Sez. II sentenza n. 666 del 16 marzo 1963

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omesso adempimento delle formalitā di pubblicitā previste dall'art. 423 c.c. per la sentenza che pronunci l'interdizione non č di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (tra i quali l'incapacitā processuale) effetti che decorrono, a norma dell'art. 421 dello stesso codice, dal giorno di pubblicazione della sentenza predetta.

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