Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2239 del 5 agosto 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunicazione formale al P.M. del decreto del tribunale, autorizzante l'esercizio di una impresa da parte di un minore (art. 397 c.c.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 740 e 741 c.p.c. può essere sostituita da equipollenti. Costituisce idoneo equipollente il fatto che il P.M. in occasione di altro provvedimento conseguenziale e successivo (di autorizzazione a contrarre mutuo) sia venuto a conoscenza ufficiale e certa (attraverso copia inviatagli di ufficio) anche del precedente decreto che autorizzava il minore allo esercizio dell'impresa, con la conseguente possibilità di impugnarlo nel termine dei dieci giorni successivi, decorsi i quali il decreto stesso, in precedenza non comunicato, è diventato efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

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