Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22 del 3 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a clausola compromissoria, i cui requisiti di validità ed efficacia devono essere riscontrati in modo autonomo rispetto a quelli richiesti per il contratto, al quale accede, la forma scritta, prescritta dall'art. 807 c.p.c., può ritenersi sussistente solo quando l'accordo compromissorio si estrinsechi in un unico documento, ovvero in due documenti contenenti la proposta di compromesso e la relativa accettazione. Al fine indicato, pertanto, non è sufficiente una proposta scritta di compromesso, quando la risposta scritta dell'altra parte non contenga un'espressa volontà di adesione al compromesso stesso, ma si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso, presupponendone l'esistenza (nella specie, contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato verbalmente).

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