Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3826 del 15 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, primo comma, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza. (Nella specie il convenuto, con la comparsa di costituzione, aveva fatto valere l'efficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di locazione finanziaria con riferimento alle sole domande avanzate dall'attrice in via surrogatoria, astenendosi dal sollevare la medesima eccezione in ordine alle domande proposte dall'attrice "jure proprio"; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha conseguentemente escluso che il giudice potesse d'ufficio estendere la dichiarazione di improponibilità a tutte le domande, non potendosi invocare né il vincolo di connessione esistente tra le stesse, né il principio di ragionevole durata del processo).

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