Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9044 del 15 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, č finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che l'inammissibilitą della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullitą di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerositą del rapporto, essendo quest'ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra.

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