Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2647 del 11 novembre 1961

(1 massima)

(massima n. 1)

Se la mancata astensione del giudice nei casi indicati nell'art. 51 c.p.c. non dā luogo a nullitā, ma concede solo alle parti la facoltā di ricusarlo, a maggior ragione si deve escludere ogni ragione di nullitā quando a non astenersi, a norma del predetto articolo in relazione all'art. 73 stesso codice, sia stato un magistrato del P.M., nei confronti del quale non č neppure consentita la ricusazione.

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