Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12263 del 27 maggio 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

Allorché una delle parti impugni di falso taluni documenti di causa ostativi all'accoglimento delle proprie domande od eccezioni, legittimamente il giudice non autorizza la presentazione della querela di falso, ove ritenga inammissibili quelle domande od eccezioni (nella specie, perché tardive ex art. 345 c.p.c.).

(massima n. 2)

La sentenza pronunciata da un giudice che abbia violato l'obbligo di astenersi, di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c., è nulla soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio. Negli altri casi la violazione dell'obbligo di astensione può costituire solo motivo di ricusazione, con la conseguenza che quella violazione resta ininfluente se la relativa istanza non è tempestivamente proposta.

(massima n. 3)

Non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 51, n. 4, c.p.c., la circostanza che il medesimo giudice, dopo avere pronunciato una sentenza di condanna, sia chiamato a decidere l'opposizione all'esecuzione della stessa sentenza, in quanto in questo secondo giudizio il titolo esecutivo giudiziale viene in rilievo unicamente quale presupposto dell'esecuzione e non come momento conclusivo della funzione cognitiva del giudice

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