Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3294 del 17 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, dopo il trasferimento dell'immobile locato, tanto l'alienante quanto l'acquirente agiscano autonomamente contro il conduttore per il rilascio del bene, si deve negare che i relativi procedimenti si pongano in rapporto di litispendenza, atteso che la diversitą di soggetti non resta esclusa dalle regole dettate dall'art. 111 c.p.c., in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, le quali operano solo rispetto all'ipotesi in cui la successione medesima intervenga posteriormente all'instaurazione del giudizio.

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