Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7883 del 22 agosto 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste un rapporto di continenza fra la causa promossa dal preponente nei confronti dell'agente per far accertare la legittimità del proprio recesso e l'assenza dell'obbligo di corresponsione dell'indennità, e quella proposta dal secondo nei confronti del primo per la declaratoria della nullità, o comunque della illegittimità, del recesso e per il risarcimento del danno, sicché per individuare il giudice competente deve farsi riferimento al criterio della prevenzione di cui all'art. 39 secondo comma c.p.c. A tal fine, in ipotesi di domanda proposta dal preponente al pretore — giudice del lavoro, dichiaratosi incompetente per materia con statuizione non impugnata e seguita da riassunzione innanzi al tribunale, deve tenersi conto della data di pendenza del procedimento dinanzi al giudice specializzato, del quale quello riassunto costituisce la continuazione, non assumendo rilievo per contro una precedente domanda cautelare proposta dall'agente al pretore — giudice del lavoro, ex art. 413 terzo comma c.p.c., e mirante ad ottenere la sospensione dell'efficacia del recesso, quando il relativo procedimento si sia concluso, anche in sede di reclamo ex art. 669 terdecies, con una declaratoria di incompetenza o con un diniego nel merito, attesa l'autonomia del giudizio cautelare esauritosi nei modi sopraindicati rispetto al giudice di merito successivamente introdotto dallo stesso agente per la declaratoria di nullità o illegittimità del recesso e per il risarcimento del danno. Ne deriva che il tribunale dinnanzi al quale il giudizio instaurato dal preponente è stato riassunto, in quanto giudice preventivamente adito e incontestabilmente competente per tale giudizio a seguito della suddetta riassunzione, è competente altresì per il secondo giudizio a norma del menzionato art. 39 c.p.c. qualora (come nella specie) la qualità di agente con l'esercizio della relativa attività sia assunta da una società anziché da una persona fisica, (salvo che l'interessato dimostri il carattere artificioso della forma societaria).

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