Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9409 del 11 novembre 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se tendente a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quale l'esposizione dei fatti di causa, essendo possibile la proposizione di un nuovo ricorso (ove non siano decorsi i termini dell'impugnazione) solo in sostituzione — non ad integrazione, né a correzione — di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile.

(massima n. 2)

Ai fini della dichiarazione di litispendenza - che, essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, può essere emessa direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento, senza rinvio, della statuizione resa sul punto dalla sentenza impugnata - occorre fare esclusivo riferimento al criterio della «prevenzione», senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito (fattispecie relativa a causa «derivante dal fallimento», rispetto alla quale il giudice preventivamente adito non era il tribunale fallimentare).

(massima n. 3)

In tema di prova documentale e con riguardo a querela di falso proposta in via incidentale, la risposta positiva della parte all'interpello rivoltole dal giudice, circa l'intenzione di avvalersi del documento contestato - risposta che preclude l'acquisizione della prova nelle more della decisione sulla querela di falso - è revocabile, perché l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che lo ha prodotto e che può, pertanto, dichiarare successivamente di rinunciare ad avvalersene.

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