Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2922 del 4 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di spostamento di competenza per continenza di causa (come pure per litispendenza) occorre far riferimento al criterio della prevenzione (determinata, nell'ipotesi di domanda proposta con la comparsa di risposta, nel momento in cui questa č portata a conoscenza della controparte, mediante deposito in cancelleria dell'atto che la contiene) mentre č irrilevante la competenza effettiva del giudice successivamente adito.

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