Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2803 del 23 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella nozione di continenza di cause (in relazione alla quale il giudice successivamente adito deve verificare, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., se la controversia propostagli rientri nella sua competenza o in quella del giudice adito per primo) rientra anche la situazione in cui le questioni dedotte nella causa anteriormente incardinata costituiscano un presupposto necessario per la definizione del giudizio successivo e tra le due cause sia ravvisabile un nesso di pregiudizialità logica; ciò che si verifica nel caso di domande contrapposte che si ricolleghino al medesimo rapporto negoziale (nella specie, rapporto di parasubordinazione in relazione al quale erano state proposte, dall'una e dall'altra parte, domande di risoluzione per inadempimento davanti, in ordine cronologico, al tribunale ed al pretore) ed il loro esito dipenda, sia pure in parte, dalla soluzione di una o più questioni comuni.

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