Cassazione civile Sez. III sentenza n. 792 del 19 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del giudizio sulla litispendenza, l'identità delle cause può essere desunta dai limiti oggettivi del potenziale giudicato, nel senso che tale identità deve essere riconosciuta quando il bene della vita attribuibile ad una parte nei confronti dell'altra, ove fosse oggetto di giudicato in una delle due cause, non potrebbe più essere posto in discussione nella seconda causa, fra le medesime parti, quali che siano i profili di fatto e di diritto preesistenti al giudicato in base al quale il detto bene venga ad essere nuovamente contestato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.