Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1302 del 26 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La litispendenza è un rapporto tra due o più cause - e non tra più procedimenti - che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di causa pretendi, di petitum ed esse pendano tra le stesse parti; ne consegue che, se il secondo procedimento è stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della litispendenza, essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda, rimanendo irrilevante che in relazione all'altra domanda, proposta congiuntamente, siano stati convenuti in giudizio soggetti che non siano parte dell'altro giudizio.

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