Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1262 del 15 dicembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Le convenzioni di lottizzazione di cui alla legge n. 765 del 1967 costituiscono strumenti di pianificazione di tipo attuativo del Piano regolatore generale e non atti di pianificazione generale, hanno natura di «accordi sostitutivi del provvedimento» disciplinati dall'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 e le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

(massima n. 2)

E ben possibile che sia la stessa amministrazione ad adottare l'iniziativa di stipula dell'accordo, indipendentemente da richieste o da altre determinazioni del privato, sempre che vi sia un nesso funzionale di inerenza dell'accordo ad una potestą pubblicistica.

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