Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21432 del 11 novembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la richiesta di risarcimento danni che gli aventi diritti devono inviare all'impresa cessionaria del patrimonio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 8 D.L. n. 576 del 1978, costituisce una condizione di proponibilità della domanda del tutto analoga a quella stabilita dall'art. 22 legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite della formazione del giudicato interno.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, il giudice non ha obbligo di procurarsi la conoscenza diretta del decreto ministeriale che pone in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice e che autorizza il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, in quanto esso non costituisce una fonte di diritto oggettivo, ovvero un precetto caratterizzato dal duplice carattere della normatività e della giuridicità; ne consegue che, ove il decreto stesso non risulti ritualmente acquisito agli atti ed il giudice di merito abbia mostrato ugualmente di conoscerlo, ciò implica un utilizzo della propria conoscenza privata in violazione del principio di disponibilità delle prove posto dall'art. 115 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.