Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2427 del 21 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di esecuzione immobiliare che l'amministrazione finanziaria intraprenda a carico del proprietario del bene per Invim da altri dovuta, l'opposizione proposta da detto proprietario, al fine di sostenere l'improcedibilitą dell'azione per omessa notifica del titolo e del precetto, ovvero per inesistenza degli stessi, resta nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, non all'esecuzione, perché non coinvolge l'an od il quantum della pretesa del creditore, e, pertanto, rimane soggetta alle ordinarie regole di competenza, sottraendosi all'applicazione delle disposizioni speciali dell'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

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