Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5584 del 5 novembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella controversia di lavoro in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, la individuazione del tribunale territorialmente competente, in sede di gravame, deve essere effettuata alla stregua delle disposizioni sul foro erariale, di cui agli artt. 25 c.p.c. e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, le quali non trovano deroga nella disciplina delle cause di lavoro. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una scelta del legislatore, giustificata da esigenze pubblicistiche, che non implica alcuna effettiva menomazione dei diritti del lavoratore, quando sia in causa contro la pubblica amministrazione anziché contro un privato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.