Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12323 del 5 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di previsione legislativa di un foro esclusivo per tutti i giudizi civili in cui un certo soggetto sia parte, tale previsione può valere solo ad escludere ogni alternativa con i fori eventualmente concorrenti, ma non può impedire una modifica della competenza per ragioni di connessione oggettiva in caso di cumulo soggettivo, tanto più qualora una delle parti sia una amministrazione dello Stato, poiché in tale ipotesi è espressamente stabilita, dall'art. 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la prevalenza del foro erariale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'Istituto Nazionale per il commercio con l'estero — Ice —, verificandosi un caso di cumulo soggettivo, possa dolersi della proposizione della domanda dinanzi al giudice territorialmente competente per il giudizio instaurato nei confronti del Ministero del commercio con l'estero, quand'anche la legge vigente all'epoca della proposizione della domanda avesse stabilito un foro esclusivo per i giudizi in cui fosse parte l'Istituto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.