Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8527 del 5 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 all'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la r.c.a. del responsabile ai fini del rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate all'assistito. [secondo cui, in deroga a quanto disposto dall'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni (in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità), per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: Inam) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga, non essendo il pagamento dell'indennizzo (al danneggiato) opponibile all'istituto gestore di assicurazione sociale da parte dell'assicuratore della r.c.a. dopo che a quest'ultimo sia pervenuta la comunicazione di detto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o erogande al danneggiato stesso] discende che, quando tale istituto gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato partecipi al giudizio risarcitorio (partecipazione che non rimane preclusa dalla dichiarazione, non conforme al vero, che lo stesso assicurato abbia reso circa la insussistenza a suo favore del rapporto assicurativo sociale obbligatorio), il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento in relazione alla quale l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, in quanto la dichiarazione prevista dal citato art. 28 legge n. 990 del 1969 ha lo scopo di evitare che l'infortunato possa conseguire (sia pure in via transattiva) l'integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l'assicuratore sociale sia costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria.

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