Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7997 del 26 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto dell'Inps al rimborso, da parte dell'assicuratore del danneggiante, delle spese mediche effettuate in favore dell'infortunato in incidente stradale discende da surrogazione nelle spettanze del danneggiato contro l'assicuratore medesimo, e, pertanto, al pari di queste ultime, integra un credito di valuta, come tale soggetto, in caso di ritardato soddisfacimento, alle disposizioni dell'art. 1224 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.