Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1137 del 15 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio che, in tema di assicurazione della responsabilitą civile da circolazione stradale, il limite del massimale non č pił operante, quando l'assicuratore ritarda o rifiuta senza giusto motivo di eseguire nei confronti del danneggiato la prestazione indennitaria lasciando trascorrere lo spazio di tempo accordatogli dalla legge, trova applicazione anche nei confronti dell'ente gestore di assicurazione sociale, che agisce in via diretta a norma dell'art. 28, comma secondo, della L. n. 990 del 1969 per ottenere il rimborso del capitale corrispondente alla rendita erogata al danneggiato. (Nella specie, la C.S. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza dei giudici del merito che aveva considerato che l'ente sopporta un danno per il ritardo con cui vengono reintegrati i mezzi patrimoniali che alimentano il fondo assicurativo destinato a finanziare la rendita).

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