Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all'assicuratore per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti con l'assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all'assicuratore una responsabilità per "mala gestio" nei confronti dell'assicurato, se a causa del ritardo il massimale, capiente all'epoca del sinistro, sia divenuto incapiente, sicché, ricorrendo tale ipotesi, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per l'intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.

(massima n. 3)

In tema di risarcimento danni da responsabilità civile, ove l'assicuratore della r.c.a. abbia pagato l'intero massimale di polizza nelle mani dell'assicuratore sociale che abbia agito in surrogazione, successivamente sia stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti), la vittima abbia richiesto all'assicuratore della r.c.a. il ristoro integrale del danno alla persona nonostante l'esaurimento del massimale, l'assicuratore stesso non può invocare il principio dell'apparenza del diritto per rifiutare il risarcimento del danno in favore della vittima, venendo altrimenti frustrata l'efficacia retroattiva delle sentenze della Consulta. In tale ipotesi, all'assicuratore è consentito unicamente, dopo avere risarcito la vittima, promuovere l'azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti dell'assicuratore sociale per le somme a questo versate ed eccedenti il massimale.

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