Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5271 del 13 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4, comma terzo, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 — convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 —, che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può pertanto servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona, in sé considerata.

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